Partiamo dal presupposto che l’Autorizzazione Paesaggistica sia un atto autonomo richiesto in virtù di una specifica disciplina, con validità di cinque anni.
Negli interventi di edilizia libera l’autorizzazione de quò risulta necessaria laddove presente vincolo paesaggistico, dovendo conseguire preliminarmente all’inizio dei lavori tale atto di assenso.
Se volessimo dare uno sguardo al rapporto tra titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica, emerge dall’art.146 comma 9 del D.Lgs 42/2004 essere l’Autorizzazione Paesaggistica “atto autonomo e presupposto dei titoli edilizi” ragion per cui il titolo abilitativo edilizio non può essere rilasciato o reso effettivo senza il previo parere, nulla osta o autorizzazione favorevole da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Resta, comunque, come da costante giurisprudenza, valevole il fatto che la mancata acquisizione non renda illegittimo il titolo edilizio, più precisamente, trattandosi di due diverse tipologie di atti, autonomi l’uno rispetto all’altro.
Le disposizioni del Testo Unico per l’Edilizia, d. P.R. 380/2001 in relazione agli atti di assenso
Nell’introdurre la disciplina urbanistico – edilizia è l’art. 1 “Ambito di applicazione” al comma 1 a riportare il testo inerisca “i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia” facendo comprendere al lettore, al successivo comma 2, lo stesso testo unico per l’edilizia non attenga in alcun modo quanto riguardante normative settoriali specifiche, pertanto da quel punto di vista non ne legittima la liceità. In tal senso viene precisato, anche nel disciplinare l’attività edilizia non soggetta ad alcuna comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia, ovvero al protocollo del Comune per gli enti sprovvisti di S.U.E., che non possano essere iniziati i lavori, sia nel recitare “Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi decreto legislativo 42/2004), la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”.
Non si limita ancora il concetto disposto dal T.U.E., ripreso, ulteriormente al comma 1 dell’art.6 “Attività edilizia libera”, che testualmente recita: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisimiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i seguenti titoli sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio […]”, proseguendo il disposto normativo con la elencazione delle opere.
Resta inteso che il mancato conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica sia condizione di inefficacia, ma non di validità del titolo edilizio come confermato al prima citato comma 9 dell’art.146: “i lavori non possano essere iniziati in difetto dell’autorizzazione paesaggistica, senza riferimento al titolo edilizio”.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020 il Decreto Ministero dell'Interno 31 dicembre 2019 recante "Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza".
Il testo della Gazzetta dispone testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.";"Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione."
Gli interventi, per i quali è possibile richiedere il contributo per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, sono, quindi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente; messa in sicurezza di strade.
La compilazione della certificazione, da trasmettere entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020, a pena di decadenza, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi, non sarà ritenuta valida. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo.
È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24.00 del 15 gennaio 2020, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.
Un piano di emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare una situazione calamitosa che potrebbe verificarsi in un determinato territorio. In tal modo si cerca di poter garantire un immediato e tempestivo soccorso ed utilizzo delle risorse necessarie a fronteggiare nell’immediato l’emergenza, garantendo con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile” messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici.
Nello specifico, il PEC: Piano di Emergenza Comunale è uno strumento operativo, adottato dall’Amministrazione, che razionalizza e organizza le procedure d’ intervento nelle emergenze dell’apparato comunale, delle aziende di pubblici servizi e delle associazioni di volontariato, in modo da ottenere la massima efficienza in caso di conclamata emergenza.
Il piano è uno strumento tarato su una situazione quanto più possibile vero-simile, nella stesura bisogna avere una conoscenza approfondita del territorio non solo a livello geografico e topografico, ma una conoscenza che comprenda anche ad esempio: le grandi opere presenti, le criticità che possono avere frazioni difficilmente raggiungibili, gli insediamenti industriali presenti, le eventuali presenza di bambini ed anziani con differenti disabilità.
La stesura di un corretto piano di emergenza comunale si basa sulla conoscenza accurata delle vulnerabilità del territorio interessato, bisogna definire tutti i possibili scenari di rischio, al fine di poter disporre di un quadro globale e soprattutto attendibile relativo all’evento atteso e quindi poter dimensionare preventivamente la risposta operativa necessaria al superamento della calamità con una particolare attenzione alla salvaguardia delle vite umane.
Ogni PEC deve essere in continuo aggiornamento per tenere conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Il piano è articolato in 3 sezioni: una parte generale con la descrizione delle caratteristiche e della struttura del territorio; una seconda sezione dove vengono stabiliti gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza, e le competenze dei vari operatori; infine un modello d’intervento che assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di comando e controllo, utilizza le risorse in maniera razionale, definisce un sistema di comunicazione che consente uno scambio costante di informazioni.
I PEC assegnano responsabilità ai singoli individui e alle varie organizzazioni per specifiche competenze; individuano le modalità di coordinazione fra i vari soggetti responsabili della gestione dell’emergenza; descrivono come proteggere le persone in caso di disastri, identificare il personale, l'equipaggiamento, le competenze, i fondi e altre risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di risposta; identificano le iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni di vita degli eventuali evacuati dalle loro abitazioni
Requisito fondamentale del Piano è la semplicità nella catena di comando e la flessibilità per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste.
Un aspetto spesso sottovalutato del Piano di emergenza comunale è la sua funzione pubblica. Il Piano non può e non deve essere un documento pensato come riservato ai soli addetti ai lavori, ma deve essere adeguatamente diffuso e messo a disposizione del normale cittadino, in modo da far conoscere i rischi della realtà locale e diffondere conoscenza anche nel campo della gestione del rischio. Questo affinché ogni cittadino sia messo nelle condizioni di affrontare le situazioni emergenziali con coscienza e al fine di ridurre i rischi per sé stesso e per gli altri.
Infine, un ruolo fondamentale per il Piano di emergenza è giocato dalle esercitazioni di protezione civile che contribuiscono all’aggiornamento del piano in quanto ne convalidano i contenuti e valutano le capacità operative e gestionali del personale.