Stop alle deroghe delle concessioni balneari

Il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali, individuando il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 2022, al 31 dicembre 2023
Il ricorso presentato dal proprietario di uno stabilimento
Il caso che ci occupa prende avvio dal ricorso presentato dal proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con il quale il ricorrente aveva messo in rilievo che, i provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dello stabilimento balneare e volti “ad avviare il procedimento per il riconoscimento dell’estensione dei rapporti autorizzanti l'occupazione dei beni demaniali marittimi per attività turistico-ricreative”, si ponevano in contrasto con l’art. 1, commi 682-683, della l. n. 145 del 2018 e l’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020, che prevedevano la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. Il procedimento di primo grado si era concluso con una sentenza d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il necessario contesto concorrenziale della concessione demaniale
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3940/2024, ha respinto il proposto dallo stabilimento balneare e per l’effetto, ha confermato, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza di primo grado impugnata.
Il Consiglio di Stato ha anzitutto ripercorso i fatti di causa, affermando da subito che il “primo giudice ha invero correttamente ritenuto il ricorso di primo grado improcedibile per la sopravvenienza della l. n. 118 del 2022 le cui disposizioni e, in particolare, l’art. 3, comma 1, hanno stabilito il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa al 31 dicembre 2023”.
Il Giudice amministrativo, anche richiamando i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Ue e dalla giurisprudenza europea formatasi sul punto, ha inoltre messo in rilievo come, qualora si optasse per l’accoglimento delle richieste avanzate dall’appellante e quindi si provvedesse all’annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati, l’effetto sarebbe in ogni caso opposto a quello desiderato dallo stabilimento balneare, posto che occorrerebbe “dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale”.
Nella medesima direzione argomentativa, il Giudice amministrativo ha aggiunto che non sono sostenibili le affermazioni compiute dall’appellante “sulla base di mere affermazioni apodittiche, con particolare riferimento alla sussistenza di un interesse transfrontaliero certo nonché alla scarsità della risorsa, che la concessione in capo all’odierna appellante sarebbe senz’altro sfornita del requisito dell’interesse transfrontaliero certo richiesto dalla Direttiva 2006/123/CE, come sarebbe evidente ove si tenga conto della sua limitata rilevanza economica nonché dell’ubicazione e della consistenza dell’area della concessione”.
Rispetto alle suddette affermazioni operate dallo stabilimento balneare, il Consiglio di Stato ha affermato che “Si tratta di meri assunti, sforniti di prova, in quanto la risorsa è sicuramente scarsa (…) e la presenza o l’assenza dell’interesse transfrontaliero non dipende certo dalla mera – peraltro solo affermata – limitata rilevanza economica della concessione”.
Sulla scorta delle sopracitate motivazioni il Consiglio si Stato ha dunque respinto le doglianze formulate dall’appellante, confermando gli esiti cui era giunto il Giudice di prime cure.