Il punto della Cassazione sul risarcimento del danno micropermanente

Con la sentenza n. 37477/2022, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di risarcimento del danno micropermanente. Gli Ermellini hanno specificato che “In materia di risarcimento del danno da c.d. micro-permanente, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3 – ter, inserito dalla legge di conversione L. 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”. Inoltre, “Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, come modificato dalla L. n. 27 del 2012 e dalla L. n. 124 del 2017, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale): tali criteri non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno tutti prudentemente utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva dell’”obiettività” del complessivo accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da micropermanente, i cui postumi non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”. Secondo i giudici di legittimità, “In tema di responsabilità civile da circolazione, le spese sostenute dal danneggiato per l’attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società infortunistica, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, costituiscono un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell’art. 1223 c.c.. L’utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev’essere valutata ex ante, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (tra esse compresa il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell’interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio”. Il Tribunale Supremo ha anche sottolineato che ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti non è di per sé l’assenza di riscontri diagnostici strumentali, bensì l’assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio o indiziario, a condizione che in quest’ultimo caso munito dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'