I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE SULLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICO NEL PROCESSO CIVILE

Con l’ordinanza n. 12387/2020, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su quello che è il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile. Nel caso in esame, una società fornitrice di energia elettrica, rimasta parzialmente soccombente all’esito del giudizio d’appello, si era rivolta ai Giudici di piazza Cavour sollevando i seguenti due motivi: • in primo luogo, lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 62, 113, 115 e 116 c.p.c., in quanto il giudice di merito aveva errato, da una parte, nel non aver considerato gli accertamenti e le affermazioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, pur riconoscendone la validità del contenuto, e, dall’altra, nell’essersi discostata dalla stessa senza rendere adeguati motivi del suo dissenso; • in secondo luogo, la società deduceva la nullità della sentenza d’appello, in quanto riteneva che la Corte territoriale avesse valutato in modo illogico e contraddittorio gli esiti della consulenza tecnica, omettendo in tal modo di esaminare dei fatti decisivi per il giudizio. Il Tribunale Supremo, dichiarando il ricorso inammissibile, stabiliva che nel contestare l’omesso esame di un fatto decisivo, “il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Le censure, nella specie, mancano di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di “fatto storico” la “consulenza tecnica d'ufficio” in quanto tale”. Difatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il “fatto storico” costituisce un “accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile in sede di legittimità ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c.”.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'