Mutuo, usurarietà degli interessi moratori: quali conseguenze?

Con l’ordinanza n. 145/2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul mutuo bancario, ha delineato quelle che sono le conseguenze all’usurarietà degli interessi moratori. La vicenda traeva origine dalla domanda di Tizio rivolta al Tribunale di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo che aveva stipulato con l’istituto di credito Alfa per l’acquisto della prima casa, riguardanti gli interessi corrispettivi e quelli moratori, in quanto il cumulo di essi era superiore al tasso soglia. Altresì, Tizio chiedeva la condanna della banca alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi sino al momento dell’instaurazione del giudizio, oltre agli ulteriori interessi da versare. Il giudice di prime cure respingeva la domanda e, successivamente, anche i giudici di merito rigettavano l’appello proposto dal finanziato. La Corte territoriale statuiva che: • i decreti del Ministero con i quali vengono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi ai fini della definizione di quelli usurari non riguardano gli interessi moratori, che si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale, perché collegati all’inadempimento solo eventuale del debitore, di modo che essi vanno esclusi da quel calcolo; • il computo per sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è illegittimo, poiché condurrebbe all’identificazione di un tasso creativo, corrispondente alla percentuale di interessi non concretamente applicabili al mutuatario; • la verifica se la somma complessiva conteggiata a seguito d’inadempimento determini un importo superiore a quello del tasso soglia è ultronea nel caso in esame che, per concorde ammissione delle parti, ha avuto un andamento fisiologico, senza mora. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di piazza Cavour ribadivano consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art. 2 sopra citato; qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”. Pertanto, dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è inoltre applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. Gli Ermellini ritenevano la sussistenza, nella fattispecie esaminata, dell’interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori, nonostante il rapporto fosse in corso e non si fosse prodotta mora. Difatti, “L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no (a differenza del caso in cui l’azione sia stata proposta in esito all’integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire”. Tuttavia, nel caso in cui l’inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà l’esclusione che l’interesse pattuito sia dovuto, di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e ottiene sentenza di nullità della clausola, lo stesso è comunque obbligato ad adempiere con l’applicazione degli interessi corrispettivi.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'