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Mutuo: mancata pattuizione del regime di capitalizzazione e verifica del tasso effettivo applicato

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Con l’ordinanza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Roma, pronunciandosi in tema di mutuo bancario, ha affrontato la questione relativa alla mancata pattuizione circa le modalità di calcolo della rata e alla verifica del tasso effettivo applicato. Nella vicenda esaminata, un consumatore (attore) chiedeva al giudice capitolino ammettersi consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la minor somma dovuta all’Istituto di credito (convenuto) a seguito dell’estinzione del mutuo, dal momento che il regime di capitalizzazione del piano di ammortamento non era stato pattuito. Difatti, dalla documentazione in atti non risultava una specifica pattuizione sulle modalità della capitalizzazione come invece contemplato dall’art. 6 della CICR 09/02/2000. L’ufficio romano disponeva procedersi a CTU, affinché: • venisse accertato il regime finanziario degli interessi applicati dalla Banca precisando se l’ammortamento applicato fosse a rata costante (cosiddetto ammortamento alla francese) in regime composto (in luogo di quello semplice ex art. 281 c.c.), e se ciò fosse stato indicato nel contratto; • si verificasse se l’Istituto di credito avesse applicato nel corso del rapporto un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello pattuito nel contratto; • venisse quantificata la somma complessivamente versata alla Banca e quella che il mutuatario avrebbe dovuto versare. Dunque, il Tribunale di Roma, ha ritenuto importante ammettere la consulenza tecnica d’ufficio per verificare la presenza o meno di anomalie nel contratto di mutuo in questione. Difatti, qualora nella redazione di un piano di ammortamento venga applicato il regime composto, si ha un calcolo di interessi su interessi (non scaduti, ma maturandi), il che determina una rata maggiore (e dunque un'obbligazione accessoria maggiore). Tra l’altro, la mancata esplicitazione in contratto del regime finanziario degli interessi applicati dalla Banca costituisce una vera e propria irregolarità del contratto di finanziamento. Nell’ipotesi in cui nel contratto di mutuo manchi una indicazione fondamentale per determinare univocamente il tasso di interesse, trova applicazione il comma 7 dell’art. 117 TUB e il piano di ammortamento del mutuo deve essere ricalcolato utilizzando i tassi sostitutivi minimi BOT; a questo punto, la Banca è tenuta a restituire quanto preteso in più rispetto al nuovo piano di ammortamento. Per verificare la presenza di irregolarità nel tuo contratto di mutuo, puoi chiedere una Pre-Analisi Gratuita a Cesynt Advanced Solutions spa, società che opera nel settore da oltre 15 anni; inoltre, nel caso in cui il consumatore voglia contestare l’irregolarità del finanziamento all’istituto di credito e chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso, la Cesynt, oltre a seguire e gestire le diverse attività di consulenza, potrà chiedere ed ottenere il rimborso grazie anche all’intervento degli avvocati con cui è convenzionata.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'