Nei mutui a tasso variabile il tasso di interesse è strettamente connesso all’andamento di un indice finanziario di riferimento, il cosiddetto Euribor.
Mentre il rialzo del tasso di riferimento comporta l’aumento della rata del mutuo, in caso di calo dell’Euribor la rata del finanziamento va a subire una riduzione, pertanto il mutuatario verrebbe a pagare meno.
Addirittura, se il tasso di interesse dovesse raggiungere una soglia pari a zero, il consumatore andrebbe a rimborsare il finanziamento senza interessi.
Generalmente al mutuo a tasso variabile si applica una clausola specifica, detta clausola floor, che rappresenta una sorta di garanzia per l’istituto di credito che eroga il finanziamento.
Difatti, questo tipo di clausola consente alla banca di tutelarsi da notevoli riduzioni dell’Euribor, garantendole in tal modo un tasso minimo pari allo spread.
Lo scorso anno, la Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in tema di clausola floor nel contratto di mutuo a favore del consumatore.
Nello specifico, un mutuatario ha contestato il fatto che, se da un lato la clausola floor va a limitare l'andamento del tasso di interesse verso il basso, dall'altro non fissa alcun limite qualora il tasso aumenti a dismisura; in altre parole, il consumatore ha lamentato che la clausola floor costituisce una forma di tutela solo per la banca e non per il cliente.
La Corte d’Appello ha dato ragione al mutuatario stabilendo che la clausola floor è una clausola vessatoria, in quanto va a determinare a carico del consumatore un notevole squilibrio dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto.
Così si è espressa la Corte milanese: “La clausola floor tutela, in modo esclusivo, la parte forte del contratto del mutuo a tasso variabile. Per tale ragione deve essere considerata una vera e propria clausola vessatoria”.
In quanto tale, la clausola in questione è nulla e in queste circostanze l’istituto di credito è tenuto alla restituzione degli interessi.
Tutti i consumatori che si siano trovati in tale situazione possono domandare il rimborso degli interessi addizionali conseguenti all'applicazione della clausola floor nei finanziamenti ottenuti nel periodo fra il 2015 e il 2022; difatti, dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, vi sono alte probabilità di vincere contro la banca e di ottenere il rimborso degli interessi.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
Nella vicenda sulla quale si è pronunciato il Tribunale di Catania con l’ordinanza del 3 luglio 2023, una Banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di due consumatori inadempienti.
Nella fattispecie esaminata, il giudice aveva emesso un decreto ingiuntivo con cui ordinava a due mutuatari (debitori) di estinguere l’obbligazione che gli stessi avevano assunto nei confronti della Banca (creditore).
Poiché i due consumatori non avevano adempiuto al loro dovere nonostante l’ordine del giudice, il decreto ingiuntivo era nel frattempo divenuto esecutivo con diritto dell’Istituto di credito a pignorare i beni dei due debitori.
Il Tribunale di Catania, ribadendo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, precisava che in circostanze del genere, il giudice dell’esecuzione è tenuto a controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto di finanziamento.
Inoltre, lo stesso giudice ha il dovere di informare le parti dell'esito del controllo svolto, avvertendo il consumatore che entro 40 giorni da tale informazione può proporre opposizione al decreto ingiuntivo al fine di far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito vantato dalla Banca, domandando in tal modo la sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo.
Pertanto, nella vicenda esaminata, il giudice catanese, ritenendo necessaria l’acquisizione del contratto di finanziamento richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo, ordinava all’Istituto di credito di produrre tale documento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, appunto per verificare se il contratto di finanziamento fosse regolare e trasparente oppure no.
La giurisprudenza, schierandosi ancora una volta dalla parte del mutuatario/consumatore, ha voluto sottolineare l’importanza di esaminare il contratto di mutuo per verificare la presenza o meno di clausole abusive; difatti, la presenza di clausole abusive nel contratto di finanziamento determina l’irregolarità dello stesso e, di conseguenza, la sua invalidità.
Se sei interessato a verificare la presenza di anomalie nel tuo contratto di mutuo, puoi chiedere una Pre-Analisi Gratuita a Cesynt Advanced Solutions spa, e qualora volessi contestare l’irregolarità del finanziamento alla Banca, la predetta società, che lavora nel settore da oltre quindici anni, oltre a seguire e gestire le diverse attività di consulenza, potrà aiutarti grazie anche all’intervento degli avvocati con i quali è convenzionata.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
Con l’ordinanza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Roma, pronunciandosi in tema di mutuo bancario, ha affrontato la questione relativa alla mancata pattuizione circa le modalità di calcolo della rata e alla verifica del tasso effettivo applicato.
Nella vicenda esaminata, un consumatore (attore) chiedeva al giudice capitolino ammettersi consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la minor somma dovuta all’Istituto di credito (convenuto) a seguito dell’estinzione del mutuo, dal momento che il regime di capitalizzazione del piano di ammortamento non era stato pattuito.
Difatti, dalla documentazione in atti non risultava una specifica pattuizione sulle modalità della capitalizzazione come invece contemplato dall’art. 6 della CICR 09/02/2000.
L’ufficio romano disponeva procedersi a CTU, affinché:
• venisse accertato il regime finanziario degli interessi applicati dalla Banca precisando se l’ammortamento applicato fosse a rata costante (cosiddetto ammortamento alla francese) in regime composto (in luogo di quello semplice ex art. 281 c.c.), e se ciò fosse stato indicato nel contratto;
• si verificasse se l’Istituto di credito avesse applicato nel corso del rapporto un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello pattuito nel contratto;
• venisse quantificata la somma complessivamente versata alla Banca e quella che il mutuatario avrebbe dovuto versare.
Dunque, il Tribunale di Roma, ha ritenuto importante ammettere la consulenza tecnica d’ufficio per verificare la presenza o meno di anomalie nel contratto di mutuo in questione.
Difatti, qualora nella redazione di un piano di ammortamento venga applicato il regime composto, si ha un calcolo di interessi su interessi (non scaduti, ma maturandi), il che determina una rata maggiore (e dunque un'obbligazione accessoria maggiore).
Tra l’altro, la mancata esplicitazione in contratto del regime finanziario degli interessi applicati dalla Banca costituisce una vera e propria irregolarità del contratto di finanziamento.
Nell’ipotesi in cui nel contratto di mutuo manchi una indicazione fondamentale per determinare univocamente il tasso di interesse, trova applicazione il comma 7 dell’art. 117 TUB e il piano di ammortamento del mutuo deve essere ricalcolato utilizzando i tassi sostitutivi minimi BOT; a questo punto, la Banca è tenuta a restituire quanto preteso in più rispetto al nuovo piano di ammortamento.
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AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
Con l’ordinanza n. 145/2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul mutuo bancario, ha delineato quelle che sono le conseguenze all’usurarietà degli interessi moratori.
La vicenda traeva origine dalla domanda di Tizio rivolta al Tribunale di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo che aveva stipulato con l’istituto di credito Alfa per l’acquisto della prima casa, riguardanti gli interessi corrispettivi e quelli moratori, in quanto il cumulo di essi era superiore al tasso soglia.
Altresì, Tizio chiedeva la condanna della banca alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi sino al momento dell’instaurazione del giudizio, oltre agli ulteriori interessi da versare.
Il giudice di prime cure respingeva la domanda e, successivamente, anche i giudici di merito rigettavano l’appello proposto dal finanziato.
La Corte territoriale statuiva che:
• i decreti del Ministero con i quali vengono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi ai fini della definizione di quelli usurari non riguardano gli interessi moratori, che si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale, perché collegati all’inadempimento solo eventuale del debitore, di modo che essi vanno esclusi da quel calcolo;
• il computo per sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è illegittimo, poiché condurrebbe all’identificazione di un tasso creativo, corrispondente alla percentuale di interessi non concretamente applicabili al mutuatario;
• la verifica se la somma complessiva conteggiata a seguito d’inadempimento determini un importo superiore a quello del tasso soglia è ultronea nel caso in esame che, per concorde ammissione delle parti, ha avuto un andamento fisiologico, senza mora.
A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte, la quale accoglieva il ricorso.
I giudici di piazza Cavour ribadivano consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art. 2 sopra citato; qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”.
Pertanto, dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è inoltre applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Gli Ermellini ritenevano la sussistenza, nella fattispecie esaminata, dell’interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori, nonostante il rapporto fosse in corso e non si fosse prodotta mora.
Difatti, “L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no (a differenza del caso in cui l’azione sia stata proposta in esito all’integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire”.
Tuttavia, nel caso in cui l’inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà l’esclusione che l’interesse pattuito sia dovuto, di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e ottiene sentenza di nullità della clausola, lo stesso è comunque obbligato ad adempiere con l’applicazione degli interessi corrispettivi.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
Il mutuo bancario è la forma più diffusa di mutuo e consiste in un prestito erogato da una banca contro la prestazione di una garanzia. Il caso tipico è il mutuo richiesto per l'acquisto di un immobile, sul quale viene iscritta un'ipoteca, ma vi sono anche altri tipi di mutuo, distinti in base alle finalità dell'erogazione. Il contratto di mutuo è disciplinato all’articolo 1813 e seguenti del codice civile. L’articolo 1813 rubricato “nozione” recita: “Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Sebbene il mutuatario diventi proprietario del denaro che gli è stato dato in prestito, il mutuo è un contratto a titolo oneroso. Dopo essere entrato in possesso di una determinata somma di denaro per un determinato periodo di tempo, il richiedente dovrà fare fronte al pagamento delle rate di restituzione, alle quali verrà associato un costo, gli interessi, che saranno proporzionati alla consistenza del mutuo e alla sua durata. Il contratto di mutuo deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità. Generalmente il mutuo ipotecario si configura come contratto unico, vale a dire un finanziamento in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e, dunque, prima dell'iscrizione ipotecaria. Il mutuo rappresenta una forma di contratto particolarmente comoda e semplice, poiché non comporta la stipula di altri atti formali, ma avviene tutto in un unico passaggio. Nello specifico, la somma finanziata viene riversata dal richiedente all'istituto di credito a titolo di deposito, a garanzia dell'avvenuta regolare iscrizione dell'ipoteca. Pertanto, l’effettiva messa a disposizione della somma mutuata ha luogo come svincolo del deposito senza richiedere particolari formalità, piuttosto che come erogazione del mutuo, già avvenuta in sede di stipula. Affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c. in ordine all’obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in modo autosufficiente, senza il ricorso ad elementi estranei al testo dell’atto, non muniti di forma omologa, l’avvenuta erogazione della somma data a mutuo. Di conseguenza è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge. Ma veniamo adesso al perfezionamento del contratto di mutuo. Essendo un contratto reale, il contratto di mutuo si pertanto si perfeziona con la consegna del denaro nelle “mani” del mutuatario, che ne diviene il proprietario. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass., n. 17194/15; Cass. n. 8634/99). Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass., n. 25632/17). In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa della quietanza al fallimento, non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato; giacché solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata (Cass. n. 14481/05; Cass. n. 11144/09). Con la consegna, insorge in capo al mutuatario l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto e degli interessi (salvo diversamente pattuito tra le parti). L'obbligo di corresponsione degli interessi può essere previsto espressamente dalle parti oppure per relationem (il contratto può prevedere un rinvio ad elementi esterni allo stesso contratto che siano tuttavia individuabili e quantificabili in modo obiettivo). La quantificazione degli interessi è lasciata all'autonomia privata seppure con il limite degli interessi usurari che comporterebbero la nullità della relativa clausola e la decadenza dall'obbligo di corresponsione di qualsiasi interesse. Inoltre, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Trib. Palermo, sez. IV, 03/10/2019, n. 4303).
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'