Posts tagged with “regolamento condominiale”

È lecita l’installazione del condizionatore sul lastrico solare se dal regolamento emerge l’obbligo per il condomino di installarlo sul suo balcone?

corte-dappello.jpg

Il fatto che il regolamento condominiale obblighi il singolo condomino a installare l’impianto di climatizzazione sul proprio balcone non ne impedisce l’installazione sulle parti comuni dell’edificio, come, ad esempio, il lastrico solare. Ciò è quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4099/2023. Tizia, proprietaria di alcune unità immobiliari site nel condominio Alfa, citava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, l’ente di gestione per sentir dichiarare l’annullamento della delibera assunta dall’assemblea con riferimento al punto n. 3 dell’ordine del giorno che le imponeva l’immediata rimozione dei motori per il condizionamento dei suoi locali che aveva installato sul lastrico solare, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. L’attrice asseriva di essere legittimata all’installazione in questione, rientrando ciò nelle facoltà concesse al condomino dall’art. 1102 c.c. Resisteva il Condominio che eccepiva l’incompetenza per materia del Giudice di Pace adito e, nel merito, ne chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza; la causa veniva riassunta da Tizia innanzi al Tribunale, che rigettava la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali. Tizia proponeva appello asserendo la legittimità dell’installazione dei motori di condizionamento sul lastrico solare, essendo ciò perfettamente in linea con il disposto dell’art. 1102 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. I giudici del gravame davano ragione a Tizia accogliendo l’appello. La Corte territoriale precisava quanto segue: • l’art. 5 del regolamento condominiale prevede che sulle proprietà private dei condòmini è consentita l’installazione di motori per la climatizzazione esclusivamente all’interno dei balconi di proprietà a distanza di almeno cm 150 dal parapetto; • non è contestato fra le parti che i locali di proprietà dell’appellante, ubicati al quarto piano dello stabile, siano privi di balconi, dotati esclusivamente di finestre insistenti sulla facciata; • ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; • il posizionamento di un impianto di condizionamento sul lastrico solare, in particolare, non esclude il pari godimento della cosa da parte degli altri condòmini e non costituisce alterazione della destinazione del bene (Cass. 10968/2014); • l’utilizzo di una singola porzione di un bene in comproprietà fra i condòmini (ad esempio di una piccola porzione sul lastrico per installare l’impianto di condizionamento), non può considerarsi “sottrazione” di spazi comuni. Pertanto, secondo la Corte capitolina, l’intervento in questione, tenuto anche conto della esiguità dell’area occupata, doveva considerarsi legittimo e non poteva essere impedito.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


IL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE È INDEROGABILE

il-termine-per-impugnare-la-delibera-condominiale-e-inderogabile.jpg

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19714/2020, si è pronunciata sulla nullità della clausola del regolamento di condominio che fissa un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea. Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Milano, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Milano, precisando che l'attore ed appellante fosse decaduto dal diritto di impugnazione ex articolo 1137 c.c. della deliberazione assembleare del Condominio approvata il 18 novembre 2014, poiché la citazione notificata il 15 dicembre 2014 non aveva rispettato il termine di decadenza di quindici giorni stabilito dall'articolo 25 lettera D del vigente regolamento condominiale contrattuale. Secondo la Corte d’Appello, la decadenza di cui all’art. 1137 c.c. non era comunque sottratta alla disponibilità delle parti. La questione approdava in Cassazione, che, nell'accogliere i motivi dell'impugnazione, stabiliva che: • secondo consolidato orientamento di questa Corte, che la sentenza impugnata ha ignorato, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, vale a dire approvato da tutti i condomini, oltre a non poter derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo 1138 c.c., comma 4, non può altresì menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni; • l'art. 1138 c.c. u.c., disposizione che regola la materia di causa contiene, invero, due diverse norme. La prima, generica, esclude che i regolamenti condominiali possano menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle convenzioni, mentre la seconda norma, specifica, dichiara inderogabili le disposizioni del codice riguardanti l'impossibilita di sottrarsi all'onere delle spese, l'indivisibilità delle cose comuni, il potere della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i poteri dell'amministratore, la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti, la validità e l'efficacia delle assemblee, l'impugnazione delle relative delibere. Dunque, per gli Ermellini: “È nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea, visto che l'articolo 1138 c.c., u.c., vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all'articolo 1137 c.c.”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'