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ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLA SPESA

fonte immagine:https://www.sardegnaimpresa.it/bonus-edilizia-luglio-2019/

L’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta, è il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Per la determinazione della stessa occorre riferirsi a prezzari di riferimento contenenti il prezzo unitario delle lavorazioni; in buona sostanza occorre fornire una giustificazione economica agli importi agevolati.

Bisogna quindi:

  • individuare le lavorazioni eseguite dall’impresa e stabilirne le esatte quantità;
  • definire il prezzo unitario da un prezzario di riferimento (o in assenza di esso attraverso una opportuna determinazione analitica del prezzo);
  • ottenere l’importo delle lavorazioni (moltiplicando prezzi unitari per quantità) e stabilire l’ammontare dei lavori per quel determinato intervento (sommando gli importi delle singole lavorazioni);
  • determinare tutte le spese tecniche secondo le modalità stabilite dalla norma (progettazione, direzione lavori, collaudo, incluse quelle per il rilascio del visto di conformità) e tutte le spese accessorie riferite all’intervento (oneri, bolli, ecc.);
  • stabilire la spesa congrua.

In vigore dal 12 novembre e integrato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre, il Decreto legge antifrode stabilisce che diventi obbligatoria la certificazione della congruità delle spese per beneficiare di sconto in fattura e cessione del credito. Una delle novità introdotte dal Decreto, quindi, estende l’obbligatorietà dell’asseverazione a tutti i bonus edilizi, che prima era valida solo per il Superbonus. Ciò riguarda solo la congruità delle spese e non l’asseverazione dei requisiti tecnici dell’intervento, che rimane obbligatoria solo per il Superbonus. L’unica eventualità in cui l’asseverazione non è richiesta si verifica quando si beneficia del bonus direttamente come detrazione in dichiarazione dei redditi.

Come per il visto di conformità, anche per l’asseverazione l’obbligo riguarda tutte le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Vediamo cosa accade in altre due possibili situazioni:

  • In caso di comunicazioni mandate trasmesse fino all’11 novembre 2021 e regolarmente provviste di ricevuta di accoglimento dell’Agenzia delle Entrate, non si devono seguire le nuove disposizioni, quindi non sono necessari né il visto di conformità né l’attestazione della congruità delle spese.
  • L’obbligo di visto e asseverazione non si applica neanche in caso di pagamento prima del 12 novembre 2021 con relativa opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche se ancora non è stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il visto di conformità attesta la presenza dell’intera documentazione obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sui lavori eseguiti; mentre l’asseverazione sulla congruità delle spese è la certificazione che garantisce sulla legittimità dei costi sostenuti, in modo da evitare che questi possano essere gonfiati per ricavarne un guadagno illecito.


Superbonus 110%: nuove scadenze e proroghe fino al 2023

fonte immagine:https://gazzettadelsud.it/articoli/economia/2021/10/06/superbonus-110-prorogato-fino-al-2023-che-cose-e-chi-ne-ha-diritto-tutte-le-scadenze-49cf69aa-564d-48bd-b08f-c6ffb862a3d1/#:~:text=Superbonus%20110%25%2C%20le%20scadenze&text=Il%2030%20giugno%202022%20c,credito%20per%20tutto%20il%202022.

Il superbonus 110% è stato confermato. Lo prevede la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (NADEF) esaminata dal Consiglio dei Ministri , che sarà confermata nella Legge di Bilancio 2022.

“Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI e agli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si sarà inoltre in grado di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime.” si legge nell’introduzione della Nadef .

Ad oggi il superbonus scade nel 2022 con date differenziate. Molto articolato è il quadro delle scadenze previste per il superbonus 110% dopo l’intervento della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, commi da 66 a 75), come modificata dal D.L. 59/2021 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 101/2021).

In particolare:

  • per le persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Se tale condizione non è rispettata, la maxi detrazione scade il 30 giugno 2022;
  • per i condomìni il superbonus 110% arriva fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori realizzato entro il 30 giugno 2022;
  • per interventi di riqualificazione energetica (commi da 1 a 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio) effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica il superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2023. Tali soggetti possono usufruire della maxi-detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • per interventi effettuati da persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, da Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus è attualmente fissato al 30 giugno 2022. Si segnala al riguardo che è fissata al 31 dicembre 2021 la scadenza per usufruire del superbonus 110% per l’intervento “trainato” di installazione di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 del comma 5 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Ma dovrebbe trattarsi di una mera dimenticanza, in quanto nella seconda parte del primo periodo dello stesso comma 5 viene stabilito che per la spesa sostenuta nell’anno 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.

Superbonus 110% ,sconto in fattura e cessione del credito.

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Il vero successo del superbonus in questi mesi lo si deve alle opzioni alternative alla detrazione fiscale, quali: sconto in fattura e cessione del credito . Le due opzioni previste all'art. 121 del Decreto Rilancio hanno dato accesso agli interventi a molti contribuenti che altrimenti non avrebbero potuto effettuare lavori sui propri immobili.

La condizione per fruire di una detrazione fiscale è possedere un reddito, e anche avendolo, è sempre necessario che ci sia la capienza fiscale per poter beneficiare di incentivi che, se non fruiti nell'anno di riferimento, vengono persi. L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, invece, istituzionalizzato le due opzioni alternative di:

  • sconto in fattura, ovvero un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ma non solo. Perché l'art. 121 ha previsto queste due opzioni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di superbonus ma anche molti altri interventi (ecobonus, sismabonus, bonus facciata, ecosismabonus, fotovoltaico ordinario, colonnine di ricarica ordinarie).

Con le proroghe del Fondo complementare al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 6 luglio, della legge n.101/2021 del 1° luglio, di conversione con modificazioni del DL 59/2021 non sono state inserite però le proroghe alle opzioni alternative previste per il 2022 (cioè sconto in fattura e cessione del credito) all'art. 121, comma 7-bis del Decreto Rilancio che attendono la conferma dell'Europa per essere considerate effettive.

Dunque, benché il D.L. n. 59/2021 (già convertito in legge) consenta ai condomini l'accesso al superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, se ad oggi si dovesse firmare un contratto per l'esecuzione di interventi con cronoprogramma settembre 2021-marzo 2022, non sarà possibile prevedere lo sconto in fattura (o scegliere la cessione del credito) per le spese sostenute nell'anno 2022.

Le scadenze (ad oggi) del Superbonus 110% sono queste:

  • persone fisiche (edifici unifamiliari): 31 dicembre 2021 (NB - con approvazione del Consiglio UE, questa data si sposterebbe al 30 giugno 2022);
  • persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità: 31 dicembre 2022 con SAL al 60% entro il 30 giugno 2022, altrimenti 30 giugno 2022;
  • condomini: 31 dicembre 2022 (senza SAL);
  • IACP: 31 dicembre 2023 con SAL al 60% entro il 30 giugno 2023, altrimenti 30 giugno 2023;
  • altri fruitori: 31 dicembre 2021 (NB - con approvazione del Consiglio UE, questa data si sposterebbe al 30 giugno 2022).

Edifici nZEB e Superbonus

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Dal 2019 alcuni edifici pubblici si sono adeguati ai requisiti nZEB, (nearly Energy Zero Building), dal 2021 gli standard energetici europei si allargano a tutti i nuovi edifici e a quelli sottoposti ad estesa ristrutturazione.

A livello comunitario l’edificio ad energia quasi zero è stato promosso dalla direttiva EPBD (2010/31/EU), che si occupa di favorire il miglioramento della prestazione energetica dell’Unione Europea:

“Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.”

In Italia è stato promulgato il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, come adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, vengono definite prescrizioni e requisiti minimi: “I criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione”.

Inoltre, vi è il Decreto Legge del 4 giugno 2013, n. 63: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, aggiornato poi dalle disposizioni della Legge di Bilancio del 2018 (art.14).

Il Superbonus 110% ha determinato un incremento di interventi di ristrutturazione di una certa importanza, per poter usufruire dell’incentivo fiscale diventa dunque indispensabile l’attenzione al calcolo e alla verifica di alcuni parametri. Tuttavia, l’intervento di ristrutturazione di primo livello, in applicazione del Superbonus non prevede necessariamente la classificazione dell’edificio come nZEB.

Per edificio nZEB si intende: “Edificio ad altissima prestazione energetica [...]. Il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.” La normativa aggiunge che la classificazione di edificio nZEB è strettamente necessaria solo quando l’intervento si estende alla totalità della superfice disperdente ovvero la superficie esterna, la superficie di ambienti non climatizzati, l’impianto di climatizzazione, il terreno e gli ambienti climatizzati ad una diversa temperatura.

Nonostante alcuni equivoci generati dalla concomitanza del Superbonus e dell’attuazione della direttiva europea, con l’obbligatorietà dal gennaio 2021 di progettare edifici ad energia zero, il numero di edifici nZEB in Italia secondo una stima di ENEA è in netto aumento, portando il consumo per riscaldamento e acqua calda dai 200/400 kWh/mq all’anno ai 30 kWh/mq all’anno.


Decreto semplificazioni e Governance del PNRR, l’approvazione del Consiglio dei Ministri

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È stato ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio il testo ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021: l’accesso al Superbonus del 110 per cento sarà semplificato e ci sarà possibilità di delega a soggetti terzi per lo SPID.

La semplificazione degli adempimenti necessari per accedere al Superbonus persegue l’intenzione di dar man forte agli investimenti ad ai progetti del Recovery Plan. Nello stesso decreto si articola la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la responsabilità di indirizzo del Piano. Il Premier preside la Cabina di Regia a cui prenderanno parte in base alle tematiche trattate i relativi Ministri e Sottosegretari, per le competenze regionali e locali interverranno Presidenti di Regioni e Province Autonome. La Cabina di Regia sarà coadiuvata da una Segreteria tecnica che dovrà tenere sotto controllo lo stato di attuazione dei progetti del PNRR. Il superamento degli ostacoli normativi viene regolato dall’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione. Si istituisce poi un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Infine, il Servizio centrale per il PNRR si occuperà del monitoraggio e della rendicontazione.

Le misure approvate con il decreto del 28 maggio tendono ad evitare impedimenti per i progetti del Recovery Plan, nello specifico: “ in caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può minare l’attuazione del PNRR e dopo un iter di confronto con i soggetti interessati, il Presidente del Consiglio intraprenderà le iniziative necessarie per l’esercizio dei poteri sostitutivi ”e “in caso di inerzia dei soggetti attuatori del PNRR, avrà la possibilità di individuare altri soggetti per l’attuazione dei progetti”.

Gli interventi con il Superbonus che saranno considerati manutenzioni straordinarie si allargano ad ospedali, case di cura, ospizi e caserma, restano fuori gli alberghi e gli immobili sprovvisti di impianto termico. La doppia conformità non sarà più necessaria, sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per l’inizio dei lavori ad esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione.

Con questa strategia si intende velocizzare l’aspetto burocratico, favorendo l’apertura di cantieri. Per gli immobili realizzati post 1967 la Cila dovrà essere corredata del titolo abilitativo per la sua realizzazione o del provvedimento di legittimazione. Al contrario per gli immobili realizzati ante 1967 si dovrà certificare la costruzione precedente al 1 settembre del 1967. Le difformità non dovranno essere accertate preventivamente dal tecnico, in assenza di Cila o nell’eventualità di difformità rispetto alla realizzazione o di dichiarazioni mendaci l’agevolazione viene revocata.

Riguardo allo SPID invece si favorisce un maggior utilizzo dell’identità digitale. Inoltre, i certificati online saranno rilasciati al cittadino a titolo gratuito, senza dover sostenere la spesa dell’imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di segreteria.

Ci sono novità anche in tema di appalti, il subappalto fino al 31 ottobre 2021 può arrivare fino al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1 novembre 2021 non vi sarà un limite quantitativo al subappalto, sarò obbligo delle stazioni appaltanti indicare prestazioni e lavorazioni che per la loro peculiarità devono essere realizzate dall’aggiudicatario. Nel decreto viene anche stabilito che coloro che intendono partecipare ai bandi di gara debbano presentare un rapporto che certifichi lo stato di inclusività della donna nell’attività lavorativa, una maggiorazione del punteggio è invece prevista per chi assume donne e giovani sotto i 35 anni.

Il PNRR prevede interventi la cui aggiudicazione sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a beneficio di aspetti qualitativi e non solo economici. L’affidamento è unico sia per la progettazione che per l’esecuzione dell’opera e a fronte di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

Ritorna nelle intenzioni del PNRR lo strumento del dibattito pubblico, al fine di migliorare la divulgazione delle opere da realizzare e incentivare la collaborazione tra società civile ed enti territoriali.